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Per Aspera Ad Veritatem n.26
Corte Costituzionale - Ordinanza n 209 depositata l’11 giugno 2003, concernente il giudizio di ammissibilità nel conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare di controllo per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato


Ritenuto

Che nel corso di un procedimento penale a carico di un dipendente del Servizio per la informazione e la sicurezza democratica (SISDe) per il reato di sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, la Corte d’assise d’appello di Roma, con ricorso depositato il 23 aprile 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, in relazione alla opposizione del segreto di Stato, comunicata con nota del Presidente del Comitato medesimo in data 19 febbraio 2002;
che la Corte ricorrente lamenta che il Presidente del Comitato parlamentare, al quale era stata richiesta l’esibizione di alcuni documenti, abbia opposto il vincolo del segreto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 801/77 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), in difetto dei necessari presupposti;
che, in particolare, ad avviso della ricorrente, benché il citato articolo 11 disponga che i componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte e ai rilievi inerenti alle linee essenziali delle strutture e dell’attività dei Servizi, tale vincolo non si estende fino al punto di comprendere anche la documentazione che sia pervenuta al Comitato per vie non istituzionali, come si sarebbe verificato nella fattispecie;
che pertanto la ricorrente chiede a questa Corte di valutare il corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’articolo 11 della legge 801/77, così come esercitato dal Comitato parlamentare con la indicata nota del 19 febbraio 2002, non potendo procedere ulteriormente, poiché l’opposizione del segreto impedisce l’adozione di ogni decisione fondata su una prova generica.

Considerato

Che in questa fase del giudizio dì mera delibazione senza contraddittorio appaiono sussistere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall’articolo 37 della legge 87/1953, perché possa configurarsi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte;
che, in particolare, sotto il profilo soggettivo, sussiste la legittimazione della Corte d’assise d’appello di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivaniente la volontà del potere che rappresenta, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione;
che anche il Comitato parlamentare per i servizi di ìnformazione e di sicurezza e per il segreto di Stato é legittimato a resistere al conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nell’ambito delle materie di sua spettanza, la volontà del potere cui appartiene;
che, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità, deve dichiararsi esistente la materia del conflitto, in quanto la ricorrente Corte d’assise d’appello di Roma lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, in relazione alla opposizione del segreto di Stato da parte del Comitato parlamentare.


per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile ai sensi dell’articolo 37 della legge 87/1953, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’assise di appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di formazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, con il ricorso in epigrafe;

Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’assise d’appello di Roma, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Presidente: Chieppa
Relatore: Contri



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